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Assenteismo fraudolento e danno all’immagine

News

L’assenteismo fraudolento rappresenta una delle patologie più insidiose del rapporto di lavoro subordinato. Non si tratta di una semplice assenza ingiustificata, ma di una condotta strutturata: il lavoratore simula uno stato patologico, altera la certificazione medica o svolge attività incompatibili con la malattia dichiarata, sottraendosi alla prestazione pur percependo la retribuzione o l’indennità. La giurisprudenza, come documentato in un approfondimento di Altalex e negli studi pubblicati da GiuriCivile.it, ha più volte confermato che tali comportamenti non solo giustificano il licenziamento per giusta causa, ma possono generare un autonomo danno all’immagine dell’impresa, risarcibile in sede civile.

Per le aziende, i costi di questo fenomeno vanno ben oltre il valore delle giornate retribuite indebitamente: si traducono in disorganizzazione produttiva, oneri di sostituzione, deterioramento del clima interno e, nei casi più gravi, in un pregiudizio reputazionale quando la condotta coinvolge figure con responsabilità pubbliche o di rappresentanza. Comprendere come documentare correttamente questi episodi, nel rispetto rigoroso dei limiti di legge, è oggi una componente essenziale della tutela del patrimonio aziendale.

Che cosa distingue l’assenteismo fraudolento

Non ogni assenza per malattia è fraudolenta. La malattia è un diritto costituzionalmente tutelato e il lavoratore che si assenta legittimamente non commette alcun illecito. L’elemento qualificante della frode è la simulazione o l’aggravamento fittizio di uno stato patologico, oppure lo svolgimento, durante il periodo di malattia, di attività che ne dimostrano l’insussistenza o che ne ritardano la guarigione.

Le fattispecie più ricorrenti che riscontriamo nella pratica investigativa aziendale sono:

  • lo svolgimento di un secondo lavoro durante l’assenza per malattia;
  • attività fisiche, sportive o gestionali incompatibili con la patologia certificata;
  • l’utilizzo di certificati medici di comodo o alterati;
  • l’assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità senforgotten giustificato motivo, unita ad attività che smentiscono lo stato di malattia;
  • il cosiddetto “assenteismo seriale”, con assenze sistematicamente collocate in prossimità di fine settimana o ferie.

La giurisprudenza ha chiarito che, quando durante la malattia il dipendente svolge attività idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione, viene meno l’obbligo di correttezza e buona fede, con conseguente legittimità del provvedimento espulsivo.

Il danno all’immagine: quando l’azienda può chiedere il risarcimento

L’aspetto più rilevante, e spesso sottovalutato, è che l’assenteismo fraudolento può fondare una pretesa risarcitoria autonoma per danno all’immagine. Come evidenziato negli approfondimenti di Altalex e GiuriCivile.it, il pregiudizio reputazionale non è automatico: deve essere allegato e dimostrato in concreto. La lesione dell’immagine si configura tipicamente quando la condotta assume rilievo esterno, ottiene diffusione o eco mediatica, oppure incide sulla percezione che clienti, fornitori e collettività hanno dell’organizzazione.

Per l’impresa privata, questo significa che il danno all’immagine deve essere ancorato a elementi concreti: la percezione negativa presso il mercato, la perdita di affidabilità commerciale, il discredito verso una struttura che si presenta al pubblico secondo determinati standard. La quantificazione avviene spesso in via equitativa, ma richiede pur sempre una base probatoria solida. Ecco perché la fase di accertamento è decisiva.

Le prove che contano: i controlli difensivi

La contestazione dell’assenteismo fraudolento regge in giudizio solo se sostenuta da prove lecitamente acquisite. La giurisprudenza ammette i cosiddetti controlli difensivi, ossia le verifiche finalizzate ad accertare condotte illecite del lavoratore, distinti dal controllo sull’attività lavorativa in senso stretto disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori.

L’investigatore privato può legittimamente operare quando l’accertamento riguarda comportamenti che esulano dalla mera prestazione e integrano un illecito, come lo svolgimento di altra attività durante la malattia. In questi casi l’osservazione si svolge in luoghi pubblici o aperti al pubblico, documentando fatti visibili a chiunque, senza intrusioni nella sfera privata e senza pedinamenti sproporzionati. La nostra attività si concentra su ciò che è esteriormente percepibile: l’ingresso in un altro esercizio commerciale, lo svolgimento di lavori manuali, la partecipazione ad attività fisiche incompatibili con la diagnosi.

Per un inquadramento operativo di queste verifiche rimandiamo alle nostre indagini aziendali e industriali e alle indicazioni sulla verifica del dipendente infedele.

I limiti invalicabili: privacy e prove inutilizzabili

Il valore di un’indagine dipende dalla sua utilizzabilità in giudizio. Una prova raccolta violando la normativa sulla protezione dei dati o i limiti dei controlli sui lavoratori rischia di essere dichiarata inutilizzabile, vanificando l’intero accertamento ed esponendo l’azienda a contestazioni. I confini da rispettare sono precisi:

  • divieto di controllo sulla prestazione lavorativa tramite l’investigatore: l’attività deve riguardare illeciti, non l’adempimento in sé;
  • proporzionalità e non intrusività: nessun accesso a domicilio, nessuna intercettazione, nessuna captazione abusiva;
  • documentazione contestuale e verificabile: relazione investigativa dettagliata, materiale fotografico di fatti pubblici, ricostruzione cronologica coerente;
  • rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, con finalità legittime e conservazione limitata.

Merita attenzione anche il tema dei controlli condotti direttamente dal datore di lavoro sui profili social: la giurisprudenza ha valutato la liceità di alcune modalità, ma con criteri stringenti. Il consiglio è di non improvvisare: un errore procedurale trasforma una prova decisiva in un elemento a carico dell’azienda.

Il valore probatorio della relazione investigativa

La relazione investigativa redatta da un’agenzia autorizzata costituisce documento utilizzabile sia nel procedimento disciplinare sia in sede giudiziale. Perché sia efficace deve descrivere fatti oggettivi, indicare data, luogo e circostanze, ed essere accompagnata da materiale coerente. In un eventuale contenzioso, l’investigatore può inoltre essere chiamato a testimoniare, conferendo ulteriore solidità agli accertamenti. È questo l’elemento che spesso fa la differenza tra una contestazione che regge e una che viene annullata per genericità.

Ricordiamo che la contestazione disciplinare deve essere tempestiva e specifica: raccogliere le prove è il primo passo, ma la corretta gestione procedurale interna è altrettanto determinante. Per approfondire l’inquadramento generale rimandiamo alla nostra sezione dedicata alle frodi aziendali e alle ragioni per cui rivolgersi a un investigatore privato qualificato.

Domande frequenti

L’azienda può far pedinare un dipendente in malattia?

È possibile disporre un accertamento tramite agenzia autorizzata solo per verificare condotte illecite, come lo svolgimento di altra attività durante la malattia. L’osservazione deve limitarsi a luoghi pubblici e a fatti esteriormente percepibili, con criteri di proporzionalità e senza intrusioni nella sfera privata.

Quando l’assenteismo fraudolento genera un danno all’immagine?

Il danno all’immagine non è automatico: va allegato e provato in concreto. Si configura quando la condotta assume rilievo esterno, ottiene diffusione o incide sulla percezione di affidabilità che il mercato ha dell’impresa, con conseguente pregiudizio reputazionale.

Le prove raccolte dall’investigatore sono utilizzabili in giudizio?

Sì, se acquisite lecitamente. La relazione investigativa di un’agenzia autorizzata è utilizzabile nel procedimento disciplinare e in sede giudiziale, e l’investigatore può essere chiamato a testimoniare. Le prove ottenute violando privacy o limiti di legge sono invece inutilizzabili.

Simulare la malattia giustifica il licenziamento per giusta causa?

La giurisprudenza ha più volte confermato che simulare la patologia, alterare i certificati o svolgere attività che ritardano la guarigione viola gli obblighi di correttezza e buona fede, legittimando il licenziamento per giusta causa.

Il datore può controllare i social del dipendente?

La giurisprudenza ha valutato la liceità di alcune modalità di controllo sui profili social, ma con criteri stringenti. È fondamentale non improvvisare, perché un errore procedurale può rendere inutilizzabile la prova e ritorcersi contro l’azienda.

Quanto tempo serve per accertare un caso di assenteismo?

I tempi variano in base alla natura della condotta e alla sua ricorrenza. In genere è necessario documentare più episodi per dimostrare la sistematicità e conferire solidità alla contestazione, evitando accertamenti isolati facilmente confutabili.

Noi di EA Intelligence affrontiamo con regolarità casi di assenteismo fraudolento, e l’esperienza sul campo ci ha insegnato una cosa: la partita si vince o si perde sul terreno della liceità delle prove. Una documentazione fotografica di fatti pubblici, una relazione dettagliata e coerente, il pieno rispetto dei limiti di privacy e dei controlli difensivi sono ciò che rende inattaccabile una contestazione. Il nostro consiglio alle aziende è di non muoversi mai in autonomia raccogliendo prove improvvisate: un accertamento costruito male non solo non regge in giudizio, ma può esporre l’impresa a responsabilità. Coordinare fin dall’inizio l’investigatore con il consulente del lavoro e il legale è la scelta che tutela davvero il patrimonio e l’immagine aziendale.

EA Intelligence

Leggi anche: Doppio lavoro e timbratura falsa: prove e difese.

Fonti (dove ci siamo documentati): Altalex e GiuriCivile.it.



Agenzia Investigativa Torino

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P. IVA: 06814920010
Licenza governativa, rilasciata dalla Prefettura di Torino. Licenza n. 10091/2011 con provvedimento prot. n.93/15 rilasciato in data 28/11/1994.

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